Per gli under 36 è attivo il bonus prima casa: ecco tutte le indicazioni

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un documento che descrive le agevolazioni per i giovani under 36 che si apprestano ad acquistare casa.

In esso sono dettagliati i requisiti per avere accesso alle agevolazioni, i vantaggi previsti dalla misura e i casi in cui si perde il bonus per l’acquisto della prima casa.
Bonus per la prima casa: chi ne ha diritto

Le agevolazioni spettano a coloro che acquistano la prima casa tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023, non hanno ancora compiuto i 36 anni di età, nell’anno in cui l’atto è stipulato ed hanno un ISEE annuo non superiore a 40.000 euro.

È inoltre necessario stabilire la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto, non essere titolari, nemmeno col coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile da acquistare, non possedere un altro immobile acquistato con l’agevolazione prima casa o, se si possiede, venderlo entro un anno dalla data del nuovo acquisto.
ra gli immobili ai quali può essere applicato questo bonus rientrano le seguenti categorie catastali:

  • A/2 (abitazioni di tipo civile)
  • A/3 (abitazioni di tipo economico)
  • A/4 (abitazioni di tipo popolare)
  • A/5 (abitazione di tipo ultrapopolare)
  • A/6 (abitazione di tipo rurale)
  • A/7 (abitazioni in villini)
  • A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi)

I benefici comprendono anche le pertinenze dell’immobile classificate nelle categorie catastali:

  • C/2 (magazzini e locali di deposito);
  • C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse);
  • C/7 (tettoie chiuse o aperte) limitatamente a una sola pertinenza per ciascuna categoria e destinate al servizio della casa di abitazione.

Bonus prima casa under 36: qual è la tassazione?

Per gli acquisti non soggetti a IVA, non sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale.

Per le compravendite soggette a IVA, oltre a non pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale, viene concesso un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA pagata al venditore, che può essere utilizzato per pagare imposte (registro, ipotecaria, catastale) su successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, per pagare l’Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato; per compensare somme dovute tramite modello F24, in cui va indicato il codice tributo “6928”.

Per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo non è dovuta l’imposta sostitutiva.

L’Agenzia delle Entrate ricorda inoltre che l’atto di acquisto prima casa “under 36” è esente, inoltre, dall’imposta di bollo.

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